L’amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno è la persona che aiuta chi, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, ivi compresi quelli patrimoniali.

Tale amministratore può essere utile, ad esempio, per anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus e soggetti dediti al gioco d’azzardo.

Il beneficiario è affiancato o sostituito, a seconda delle circostanze del caso, dall’amministratore nello svolgimento delle attività che non riesce autonomamente ad effettuare. L’Amministrazione di sostegno può servire per l’espletamento di qualsiasi operazione utile al maggior benessere e alla difesa degli interessi del beneficiario, sia personali sia patrimoniali. Il tutto senza intaccare la dignità personale del beneficiario e senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacità di agire. Il beneficiario, infatti, continua a poter compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana e gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è regolato dagli articoli 404 e seguenti del codice civile, che disciplinano la procedura per richiedere l’amministrazione ed individuano i soggetti che possono essere nominati amministratori, i doveri dell’amministratore e gli effetti dell’amministrazione.

Secondo questa normativa, per richiedere l’amministrazione di sostegno è necessario presentare un ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza o domicilio del beneficiario. Il Giudice Tutelare è un magistrato istituito presso ogni Tribunale che sopraintende alle tutele e alle curatele ed esercita le altre funzioni affidate dalla legge.

La domanda per l’amministratore di sostegno può essere presentata dallo stesso beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero.

L’amministratore verrà scelto dal Giudice con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, preferibilmente tra le persone dell’ambito familiare dell’assistito.

Può essere nominato amministratore di sostegno il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. Questi sono anche i soggetti che devono essere informati della pendenza del ricorso e che verranno ascoltati dal Giudice, prima della nomina dell’amministratore.

Il Giudice Tutelare, assunte le necessarie informazioni, emette, dunque, un decreto ove vengono indicate le generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno nonché la durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato.

Nel decreto vengono specificati, inoltre, l’oggetto dell’incarico e gli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno. Possono essere demandate all’amministratore sia scelte che si collegano alla tutela della salute, fisica e psichica, e alla cura generale dell’individuo (ad esempio la prestazione del “consenso informato” in vista di un intervento sanitario) sia atti di natura patrimoniale (quali il pagamento delle utenze domestiche, la riscossione dello stipendio o della pensione, la domanda di accertamento di un’invalidità e la richiesta dell’assegno di accompagnamento, l’alienazione di un immobile e l’accettazione di un’eredità). Date le caratteristiche di elasticità dell’amministrazione di sostegno, potrà trattarsi anche di un intervento una tantum (come la sottoscrizione di un contratto o l’accettazione di un’eredità,) o, magari, di una rosa di adempimenti da compiersi nel corso dell’anno, ma anche – nei casi di maggiore gravità – di tutte quante le iniziative che concernono la sfera patrimoniale del beneficiario, oppure dell’insieme delle pratiche relative a una data fascia gestionale (per esempio, tutti gli atti di straordinaria amministrazione).

Il Giudice tutelare determina, altresì, i limiti dell’incarico e le spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, la periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Infine, attraverso l’amministrazione di sostegno il beneficiario potrà essere salvaguardato anche da minacce di raggiri e manipolazioni di terzi. Di fronte a tali evenienze, infatti, il Giudice potrà, in particolare, attribuire all’amministratore compiti di affiancamento o di gestione diretta in ordine a quei rapporti che potrebbero comportare pregiudizi sugli interessi patrimoniali del beneficiato.

Avv. Anna Dalla Pria

Il contenuto di questo articolo è diretto esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale elaborate sulla base della legislazione vigente al momento della redazione del pezzo. L’articolo non costituisce una relazione di consulenza legale né può in alcun modo sostituire il parere di un professionista qualificato, espresso all`esito di una approfondita disamina dei concreti termini della fattispecie.

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